Il testo unico sulle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 126, stabilisce che i Comuni nei quali "esistono notevoli quantità di bestiame e dove l'industria zootecnica ha speciale importanza, e quelli dove si tengono frequenti fiere e mercati di bestiame" sono obbligati ad istituire una condotta veterinaria. I comuni possono istituire appositi consorzi a tale scopo. Successivamente, il D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264, obbliga tutti i Comuni (e i consorzi di Comuni) ad avere un Ufficio veterinario comunale."tale obbligatorietà non si identifica [...] con l'obbligo di condotta veterinaria di cui all'art. 59 del T.U. san., ma con l'istituzione di un ufficiale governativo esperto di polizia veterinaria e di vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale" Di questo servizio fanno parte i veterinari addetti al servizio di assistenza veterinaria, in direttore del macello pubblico, i veterinari addetti ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria. L'ufficio è diretto da un veterinario comunale capo, ove prestino servizio più veterinari. Negli altri Comuni o consorzi la direzione dell'ufficio è affidata al veterinario titolare che deve esercitare tutte le attribuzioni demandate ai veterinari. Il veterinario comunale preposto alla direzione dell'ufficio di polizia, vigilanza e ispezione è ufficiale governativo e, come tale, dipende dal Veterinario provinciale.
L'archivio del veterinario è piuttosto corposo e ben definito: è composta da tre serie distinte: gli atti amministrativi e relativo registro di protocollo; il materiale più propriamente sanitario (prospetti di macellazione, relazioni, ecc.); i registri. Per gli atti amministrativi è stato istituito un vero e proprio titolario su due livelli, le classi e i fascicoli. Le classi sono quattro.
Ufficio veterinario