Le Congregazioni di Carità furono istituite con legge del 3 agosto 1862 n. 752, ma ebbero definitiva sistemazione con legge 3 agosto 1892, n. 6972, e vennero regolate dalle Leggi 17 luglio 1890, n. 11972 e 18 luglio 1904, n. 390 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e relativi regolamenti dai R.D. 4 febbraio 1923, n. 214, 30 dicembre 1923, n.2841, dalle leggi 17 giugno 1926 n. 1187 e 4 marzo 1928, n. 413. Quest'ultima è la legge "Sulla riforma dell'amministrazione delle Congregazioni di Carità". Compito delle Congregazioni era quello di gestire l'amministrazione dei beni destinati ai poveri ed era composta da un presidente e da quattro membri in carica per quattro anni con funzioni gratuite, nominati dal Consiglio comunale.
La legge 3 giugno 1937, n. 847 soppresse le Congregazioni di carità per istituire l'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) che continuò l'opera di sostegno ai bisognosi del Comune avendo le stesse attribuzioni delle Congregazioni.
L'E.C.A. era amministrato da un Comitato del quale era presidente il Podestà. Ne erano componenti di diritto un rappresentante del Fascio di Combattimento e la segretaria del Fascio femminile, più un numero di rappresentanti delle associazioni sindacali e da un membro dell'Unione Famiglie Numerose. L'Ente doveva presentare non oltre il 30 giugno di ogni anno all'approvazione del Prefetto il programma delle opere assistenziali da svolgere l'anno successivo. Il Comune era tenuto alla concessione gratuita della sede.
La prefettura Repubblicana di Padova nel 1944 dà precise disposizioni per la soppressione degli ECA e la costituzione di Enti Fascisti di Assistenza a cui passa la gestione del patrimonio degli E.C.A. Già prima della fine della guerra si assiste alla ricostituzione dell'ente comunale.
Con D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 l'E.C.A. fu abolito.
Congregazione di Carità - Ente comunale assistenza (E.C.A.)